Licenziamento illegittimo: come tutelarsi

In questo articolo Carola Ferraris, avvocato del lavoro a Milano, spiega quali sono le tipologie di licenziamento illegittimo e le modalità per tutelarsi.

Il licenziamento illegittimo: assenza di giusta causa, di giustificato motivo oggettivo, di giustificato motivo soggettivo – Come tutelarsi

licenziamento illegittimo

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Il licenziamento è illegittimo quando è intimato per ragioni discriminatorie o per motivi illeciti (licenziamento nullo), in assenza di giusta causa o giustificato motivo oggettivo o soggettivo (licenziamento annullabile), senza l’osservanza delle modalità procedurali stabilite dalla legge: forma scritta, rispetto della procedura e comunicazione degli specifici motivi (licenziamento inefficace).

In caso di licenziamento illegittimo sono previste forme di tutela a favore del lavoratore. In breve esaminiamo quali possono essere.
Per i lavoratori assunti antecedentemente al 7 marzo 2015 le tutele sono maggiori rispetto a quelle previste dal contratto a tutele crescenti (Jobs Act) entrato in vigore il 7 marzo 2015.

Le tutele riconosciute ai lavoratori in caso di licenziamento illegittimo variano a seconda della dimensione dell’azienda (tutela reale o obbligatoria), della data di assunzione del lavoratore (applicazione della legge Fornero o delle Tutele crescenti), del vizio che inficia il licenziamento (il licenziamento può essere dichiarato nullo, annullabile o inefficace).

Tutele per il lavoratori assunti fino al 6 Marzo 2015

Tutela reale

La tutela reale trova applicazione per i dipendenti assunti sino al 6 marzo 2015. Se per l’effetto delle nuove assunzioni l’azienda raggiunge il requisito occupazionale di cui all’art. 18, cc. 8 e 9, L. n. 300/1970 (superamento della soglia dei 15/60 dipendenti, 5 se agricola), il nuovo regime a tutele crescenti trova applicazione non soltanto nei confronti dei nuovi assunti, ma anche dei dipendenti assunti fino al 6 marzo 2015.
Nelle imprese con più di 15/60 dipendenti (5 se agricole) in caso di licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o giustificato motivo è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro.

Tutele in caso di insussistenza delle motivazioni del licenziamento

In caso di licenziamento in cui sia dimostrata l’insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento o riconducibile a sanzioni conservative, il dipendente può ottenere:
– la reintegrazione nel posto di lavoro, fatta salva la possibilità per il lavoratore di optare per un’indennità sostitutiva;
– il risarcimento del danno con un’indennità a copertura del periodo di forzata assenza dal lavoro, pari ad un massimo di 12 mensilità.
– il pagamento della contribuzione per il medesimo periodo.

Tutele in caso di mancanza di giusta causa o di giustificato motivo

Il lavoratore può ottenere il pagamento di un’indennità omnicomprensiva tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Tutele in caso di vizi di forma o procedurali

In caso di recesso del rapporto di lavoro intimato in violazione del requisito di motivazione, della procedura disciplinare o di quella di conciliazione preventiva obbligatoria, il lavoratore può ottenere il pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Tutela obbligatoria

Nelle imprese che non raggiungono i limiti dimensionali previsti per la tutela reale, in caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore può ottenere la riassunzione del dipendente o, alternativamente, il risarcimento del danno compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La tutela obbligatoria trova applicazione ai lavoratori assunti sino al 6 marzo 2015. Se per l’effetto delle nuove assunzioni l’azienda raggiunge il requisito occupazionale di cui all’art. 18, cc. 8 e 9, L. n. 300/1970 (superamento della soglia dei 15/60 dipendenti, 5 se agricola), il nuovo regime a tutele crescenti trova applicazione non soltanto nei confronti dei nuovi assunti, ma anche dei dipendenti assunti fino al 6 marzo 2015.
In caso di illegittimità del licenziamento il lavoratore ha diritto ad essere riassunto, o, in mancanza, al risarcimento del danno con il pagamento di un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Licenziamento nullo

Indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati dal datore di lavoro, il licenziamento è nullo se intimato per motivi illeciti oppure discriminatori (per motivi politici, sindacali, religiosi, di razza, di lingua o di sesso) o in forma orale.
A prescindere dalla dimensione aziendale, il licenziamento motivato da ragioni discriminatorie o illecite è nullo e il datore di lavoro può essere condannato alla reintegrazione del lavoratore, al risarcimento del danno con un’indennità minima di 5 mensilità e alla ricostruzione della posizione previdenziale.

La tutela risarcitoria muta a seconda della data di assunzione del lavoratore.

Tutele per il lavoratori assunti a partire dal 7 Marzo 2015 (entrata in vigore del Jobs Act)

Tutele con il contratto a tutele crescenti

Il contratto a tutele crescenti prevede specifiche sanzioni in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015. La reintegrazione è limitata ai licenziamenti nulli, inefficaci e discriminatori e per quelli disciplinari in caso di insussistenza del fatto materiale contestato. L’indennizzo per il licenziamento illegittimo è correlato all’anzianità di servizio.
Il contratto a tutele crescenti si applica a operai, impiegati, quadri assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 o
i cui contratti a tempo determinato o di apprendistato siano stati convertiti dopo il 7 marzo 2015 in contratto a tempo indeterminato.

Tutele in caso di mancanza di giustificato motivo soggettivo o oggettivo o giusta causa

Il lavoratore ha diritto al pagamento di un’indennità in misura fissa e proporzionale all’anzianità di servizio.
Tuttavia, in caso di licenziamento disciplinare in cui sia dimostrata l’insussistenza del fatto materiale contestato, è prevista:
– la reintegrazione nel posto di lavoro, fatta salva la possibilità per il lavoratore di optare per un’indennità sostitutiva;
– il risarcimento del danno con un’indennità a copertura del periodo di assenza forzata dal lavoro, con un massimo di 12 mensilità;
– il pagamento della contribuzione per il medesimo periodo.

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