Principi base del licenziamento del Dirigente

Ai sensi degli artt. 2118 e 2119 cod. civ., il datore di lavoro può licenziare il dirigente salvo l’obbligo di concedere il periodo di preavviso.

I contratti collettivi (CCNL) infatti impongono che il licenziamento del dirigente debba essere giustificato.

Il preavviso lavorato o l’indennità sostitutiva del preavviso non è dovuta se il dirigente ha commesso una grave violazione degli obblighi contrattuali (licenziamento per giusta causa).

Si deduce dunque che il dirigente può essere licenziato in due casi:

  • licenziamento per giustificatezza;
  • licenziamento per giusta causa

A ciascuna di queste due ipotesi corrisponde una diversa procedura.

Il licenziamento del dirigente per giustificatezza

E’ possibile licenziare un dirigente per giustificatezza, nozione più ampia del licenziamento per giustificato motivo soggettivo o oggettivo previsto per i lavoratori dipendenti. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, ai fini della giustificatezza del licenziamento del dirigente, è rilevante qualsiasi motivo che lo sorregga, con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, atteso che non è necessaria un’analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente.

  • Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.

La giustificatezza può risiedere in ragioni oggettive, ovverosia di carattere imprenditoriale (ad esempio per soppressione della posizione dirigenziale) o in ragioni soggettive, ovverosia un inadempimento o un comportamento che ha minato il rapporto di fiducia, ma meno gravi rispetto a quelle che possono dar vita al licenziamento per giusta causa.

Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il provvedimento di recesso con contestuale comunicazione della motivazione. Come detto è dovuto il periodo di preavviso secondo i termini stabiliti dal CCNL.

A differenza di quanto avviene per gli altri dipendenti, nel caso del dirigente licenziato per esigenze di ristrutturazione aziendale non è necessario il cosiddetto repêchage ossia la verifica della possibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni prima di procedere con il recesso.

Il licenziamento del dirigente per giusta causa

Si può licenziare un dirigente – così come avviene con la generalità dei dipendenti – per una giusta causa, ossia per un comportamento da questi posto in essere talmente grave da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia che lo lega al datore e tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Il licenziamento per giusta causa avviene in tronco, senza preavviso. Dal giorno successivo alla comunicazione, dunque, il dirigente non può più presentarsi al lavoro.

Motivi di giusta causa di licenziamento del dirigente possono essere a mero titolo esemplificativo eventuali furti, la concorrenza sleale o l’attività prestata in favore di altre società dello stesso ramo, la condotta fraudolenta, la violazione degli obblighi di riservatezza in merito alle informazioni relative alla società datrice di lavoro, le offese nei confronti dei colleghi, dei dipendenti, dei clienti o dei superiori gerarchici.

Nel caso di licenziamento per ragioni disciplinari, ossia per giusta causa o per giustificatezza per ragioni soggettive, si applica la stessa procedura prevista per i lavoratori dipendenti, ossia:

  • contestazione scritta nell’immediatezza della violazione;
  • termine di cinque giorni per presentare difese scritte e/o verbali;
  • successiva valutazione delle giustificazioni e decisione fiscale, con irrogazione per iscritto del licenziamento.

L’impugnazione del licenziamento

Il dirigente che ritiene illegittimo il licenziamento deve, entro 60 giorni dalla sua comunicazione, inviare una lettera di impugnazione del recesso. In caso non venisse raggiunto un accordo transattivo tra le parti deve entro il successivo termine di 180 giorni depositare il ricorso in tribunale .

Viene sempre espletato dal nostro studio un corposo tentativo di conciliazione onde evitare l’alea del giudizio e addivenire ad un accordo transattivo tra le parti.

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