Licenziamento Nullo e Jobs Act

In questo articolo Carola Ferraris, avvocato del lavoro a Milano, chiarisce come la tutela reintegratoria sia riconosciuta in tutti i casi di “licenziamenti nulli”

Il licenziamento nullo – contratto a tutele crescenti (Jobs Act)

licenziamento nullo

Con sentenza n. 22 del 22 febbraio 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola “espressamente”. Tale disposizione, quindi, è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l’ha limitata alle nullità “espressamente” previste dalla legge.

Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, limitatamente alla parola “espressamente”, ne consegue a favore dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti (a partire dal 7 marzo 2015) la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro in tutti i casi di nullità del licenziamento, anche qualora la nullità non sia espressamente prevista dalla legge.

In sintesi, viene riconosciuta la tutela reintegratoria in tutti i casi di “licenziamenti nulli” anche per i lavoratori assunti con il contratto a tutele crescenti ovverosia dal 7 marzo 2015.

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