Demansionamento
L’articolo 2103 del Codice Civile permette l’effettuazione dello ius variandi – il potere di cambiare le mansioni rispetto a quelle assegnate all’assunzione. Secondo la norma, il lavoratore deve svolgere le mansioni per le quali è stato assunto o quelle superiori che ha acquisito, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Dunque lo ius variandi viene applicato sia in senso orizzontale con l’attribuzione di mansioni equivalenti, sia in senso verticale con l’attribuzione di mansioni superiori.
Si parla invece di demansionamento quando il datore di lavoro decide di adibire illecitamente il dipendente a mansioni inferiori. Il dipendente non può essere adibito a mansioni inferiori a quelle per le quali è stato assunto.
Tuttavia, il demansionamento può avvenire se esistono i seguenti motivi eccezionali:
- modifica degli assetti organizzativi aziendali, tali da incidere sulla posizione del lavoratore stesso, e/o
- motivi previsti dai contratti collettivi.
Solo, in questi casi, le mansioni attribuite possono appartenere al livello inferiore nella classificazione contrattuale a condizione che rientrino nella medesima categoria legale.
Il demansionamento dequalifica il dipendente e frustra la sua professionalità.
Il dipendente-vittima di demansionamento può ottenere due tipi di tutele. In primo luogo, può ottenere la cessazione del comportamento illegittimo del datore di lavoro e tornare ad occuparsi delle mansioni per le quali è stato assunto. In secondo luogo, il dipendente può ottenere il risarcimento per il danno che il demansionamento gli ha provocato.
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